Si può campeggiare liberamente?
I campeggi presenti in Altopiano sono:
– Camping Ekar Asiago nei pressi di Bertigo lungo la strada Gallio-Turcio;
– Camping Riviera a Roana.
Per i camper è predisposta un’area di sosta ad Asiago nei pressi del Consorzio Caseifici e parcheggi poco prima del Parco Millepini.
Per opportuna conoscenza si riporta la normativa a riguardo.
Art. 52 Divieto di campeggio libero (dal regolamento di polizia urbana del Comune di Asiago approvato nel 2009):
1) Al di fuori dalle aree appositamente attrezzate, salvo esplicita autorizzazione della Giunta Comunale, su tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi, i parchi gioco ed altre aree di uso pubblico, ed anche le aree private, è vietato l’esercizio di qualsiasi tipo di campeggio e/o di attendamento ivi compresi di nomadi e con qualsiasi mezzo.
2) In occasione del tradizionale pellegrinaggio sul Monte Ortigara, viene consentito, limitatamente alla settimana dell’evento e con autorizzazione da parte dei proprietari, il campeggio con Camper e tende sul sito del comprensorio Lozze – Ortigara.
3) Ai possessori di veicoli dotati di serbatoi per il recupero delle acque chiare e luride dai medesimi prodotti, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, è inoltre vietato di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
4) Con apposito provvedimento possono essere attivate aree temporanee necessarie per motivate esigenze pubbliche e/o in situazioni di emergenza.
5) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa e a questa consegue, di diritto, l’allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone, degli attendamenti e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell’art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell’avente diritto.
Art. 43 del Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Roana:
E’ fatto divieto di praticare il campeggio su tutto il territorio di competenza, esercitato con qualunque mezzo e qualsiasi forma, salvo che nelle aree all’uopo destinate ed autorizzate dalla Regione Veneto a norma delle leggi vigenti in materia.
Il Sindaco può derogare al divieto di campeggio nei soli casi di insediamento temporanei, limitati per periodi e per luogo, nel rispetto della normativa igienicosanitaria, purché funzionari alle attività di ricerca speleologiche organizzate nell’ambito della legge regionale specifica, nonché per campi organizzati da riconosciuti Gruppi boy-scout.
I campi potranno essere utilizzati solo da appartenenti al gruppo mominativamente indicati nella domanda di autorizzazione.
L’accertamento di infrazioni al Regolamento Comunale di Polizia Rurale da parte anche dì uno solo dei partecipanti al campo, comporterà la decadenza dell’autorizzazione oltre l’applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti.